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| GLOSSARIO |
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AOO |
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Area Organizzativa Omogenea
è un insieme definito di unità organizzative di una
amministrazione, che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di comuni
servizi per la gestione dei flussi documentali. In particolare, ciascuna
AOO mette a disposizione delle unità organizzative clienti il servizio
di protocollazione dei documenti in entrata ed in uscita, utilizzando una
unica sequenza numerica, rinnovata ad ogni anno solare, propria alla AOO
stessa, coordinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 428/98. |
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Casella istituzionale |
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La casella di posta
elettronica istituita da una AOO, attraverso la quale vengono ricevuti i
messaggi protocollati (D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo 15, comma 3). |
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Centro tecnico (ora C.N.I.P.A.) |
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Il Centro tecnico della
rete unitaria di cui all'articolo 17, comma 19, della legge n. 127/97. (Ulteriori
informazioni) |
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Certificati elettronici |
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Ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano
i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano
l'identità dei titolari stessi. |
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Certificatore |
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Ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23
gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle
firme elettroniche o che fornisco altri servizi connessi con queste ultime. |
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Certificatore accreditato |
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Ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n.1999/93/CE,
nonché ai sensi del testo unico DPR 445/2000. |
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Certificatore qualificato |
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Il certificatore che
rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati
nel testo unico DPR 445/2000 e nelle regole tecniche di cui all'articolo
8, comma 2. |
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Certificati qualificati |
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Ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della
direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti
di cui all'allegato II della medesima direttiva. |
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Carta nazionale dei servizi |
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Il documento rilasciato
su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati dalla pubblica amministrazione. Documento: rappresentazione in formato
analogico o digitale di atti, fatti e dati intelligibili direttamente o
attraverso un processo di elaborazione elettronica. |
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Documento amministrativo |
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Ogni rappresentazione,
comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo
II, sezione III, testo unico DPR 445/2000. |
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Documento analogico |
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Documento formato utilizzando
una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta
(esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole
mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio:
cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento originale
e copia. |
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Documento analogico originale |
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Documento analogico
che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso,
sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti
di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.
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Documento digitale |
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Testi, immagini, dati
strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica
che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione
elettronica, di cui sia identificabile l'origine. |
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Documento informatico |
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Documento digitale sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'articolo 8 del Testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e successive modificazioni.
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Firma digitale |
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È un particolare tipo
di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche
a coppia, (certificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000). una pubblica e
una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare
la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici. |
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Firma elettronica |
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Ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
autentificazione informatica. |
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Firma elettronica avanzata |
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Ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce
la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata
con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo
e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare
se i dati stessi siano stati successivamente modificati. |
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Firma elettronica qualificata |
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La firma elettronica
avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante
un dispositivo sicuro per la creazione della firma. |
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Manuale di gestione |
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Il documento che descrive
il sistema di gestione e conservazione di documenti di una AOO (D.P.C.M.
31 ottobre 2000, articolo 5). |
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Messaggio |
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Un generico messaggio
di posta elettronica. |
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Messaggio protocollato |
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Un messaggio inviato
da una AOO mittente per il quale esiste una corrispondente registrazione
di protocollo in uscita. |
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Normativa sul documento informatico |
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L'impianto normativo
che regolamenta la formazione dei documenti informatici da parte delle pubbliche
amministrazioni e in particolare: il D.P.R. n.445/2000, il D.P.C.M. 8 febbraio
1999, il D.P.C.M. 31 ottobre 2000, la circolare dell'Autorità per
l'informatica AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000, recante specifiche tecniche
per l'interoperabilità tra certificatori e la delibera AIPA 23 novembre
2000, n. 51, recante regole tecniche in materia di formazione e conservazione
di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo
9, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000. |
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Responsabile del servizio di protocollo |
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Il responsabile del
servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi di cui all'articolo 12 del d.P.R. n. 428/98. |
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Sistema di gestione informatica dei documenti |
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L'insieme delle risorse
di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
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Segnalatura di protocollo |
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L'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle
informazioni riguardanti il documento stesso. (Ulteriori
informazioni) |
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Titolare |
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La persona fisica cui
è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo
per la creazione della firma elettronica. |
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Ufficio utente |
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di una area organizzativa
omogenea, un ufficio dell'area stessa che
utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico.
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